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Il testamento di Welby
GILBERTO CORBELLINI

PIERGIORGIO WELBY, Lasciatemi morire, Milano, Rizzoli, pp. 146, €9,00

La richiesta avanzata da Piergiorgio Welby al presidente della Repubblica, nella lettera del 22 settembre scorso, di poter essere aiutato a morire in quanto riteneva le condizioni di malattia in cui si trovava per lui non più accettabili, ha scatenato un dibattito e ha prodotto decisioni istituzionali che hanno disvelato una situazione quantomeno confusa riguardo alle dimensioni etiche e giuridiche delle scelte di fine vita. La decisione di Welby di agire in collaborazione con un medico coraggioso e responsabile, Mario Riccio, per affermare il proprio diritto costituzionale di rifiutare il trattamento che lo teneva in vita, ha reso palesi le contraddizioni e le incertezze normative. Nonché i tentativi di inquinare ideologicamente il dibattito, magari camuffando l'operazione dietro argomentazioni coerenti su un piano logico-formale.

Quello che è accaduto dovrebbe indurre la politica a fare chiarezza – ma quando mai in Italia? A mettere cioè a disposizione anche dei cittadini italiani, come è accaduto e sta accadendo da un paio di decenni in altri paesi, un quadro di regole chiare per consentire alle persone che lo desiderino di dare indicazioni anticipate – formulare cioè un cosiddetto testamento biologico – sul tipo di trattamento a cui non vogliono essere sottoposti qualora si trovassero privi di coscienza e bisognosi di cure mediche. Occorrerebbe mettere qualche punto fermo sulle gerarchie tra le fonti del diritto in materia di libertà personale (ma non solo) e provare a snellire la giurisprudenza riguardante le questioni di bioetica sollevate da istanze terapeutiche e miglioramenti tecnologici che avanzano con estrema rapidità. Mentre il nostro diritto di tradizione latina avanza – per modo di dire – con lentezza geologica.

Va innanzitutto tolto di mezzo un equivoco: che Welby abbia subíto il dibattito intorno al suo caso; che sia stato in altre parole strumentalizzato dai radicali per fini di visibilità politica. Chi ha pensato o pensa questo evidentemente ignora o finge di non conoscere tutto quello che da intellettuale e leader politico Welby ha scritto sull'etica delle scelte di fine vita negli ultimi dieci anni,1 e che si trova in parte raccolto nel libro pubblicato da Rizzoli. In realtà, Welby, come Luca Coscioni, ha sempre affermato di essere lui a strumentalizzare i radicali. Sembra dunque di poter concludere che in Italia non esistono le condizioni per discutere pacatamente di eutanasia. Che era poi la richiesta iniziale di Welby. Sembra non esservi ancora neppure chiarezza, prima di tutto tra i medici, sui limiti che l'etica medica post-Codice di Norimberga e la Costituzione italiana stabiliscono perl'intervento medico. I medici italiani, attraverso le prese di posizione del presidente dell'Ordine e del Consiglio Superiore della Sanità, ma anche dimostrando mancanza di coraggio e senso di responsabilità nel non rispondere in numero congruo alle legittime richieste di Welby, non hanno fatto una bella figura. Stendiamo un velo su Giuseppe Casale, il medico che si era inizialmente offerto di aiutare Welby mentre lo stava prendendo in giro. Non aveva infatti alcuna intenzione di accogliere la sua richiesta di non essere più attaccato al respiratore, ma intendeva semplicemente praticargli cure palliative. Purtroppo Casale incarna un tipo di medico abbastanza diffuso in Italia. La decisione di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Riccio da parte dell'Ordine dei Medici, che auspicabilmente non dovrebbe avere conseguenze, rivela comunque il persistere di una mentalità corporativa d'altri tempi.

I medici italiani sembrano non aver ancora capito che si è chiusa la stagione del paternalismo. Non voglio discutere in questa sede se si tratti di un bene o di un male: è un fatto. È definitivamente tramontato il tempo in cui il medico che agiva secondo "scienza e coscienza" sapeva, meglio del paziente stesso, quali decisioni prendere per il suo bene prossimo (fisico, e a volte anche morale). Per il bene ultimo, da secoli in Italia si dà per scontato che se ne debbano occupare i preti. Questi continuano a fare quello che possono per mantenere il controllo della situazione, ma nemmeno loro hanno più vita facile.

Il principio del consenso informato, logicamente conseguente sia dalla Costituzione sia dal Codice Penale (e dal 1988 riconosciuto nello stesso Codice di Deontologia Medica) – implica che nessun trattamento medico può essere praticato al paziente senza il suo consenso esplicito e volontario. La "scienza e coscienza" del medico contano, da sole, quando questi ha di fronte un paziente in stato di incoscienza: si trova dunque ad agire in situazioni di emergenza e in mancanza di dichiarazioni acclarate del paziente. In tal caso, il medico può anche stabilire quando un trattamento diventa "futile", e continuarlo configurerebbe un "accanimento terapeutico".2 Ma se il paziente è cosciente, il suo diritto costituzionale di rifiutare il trattamento implica che egli possa giudicare legittimamente, e in modo vincolante per il medico, come "accanimento" un trattamento che per il medico non è tale.

 

La discussione sull'accanimento terapeutico ha toccato il ridicolo con l'investitura da parte del ministro Livia Turco del Consiglio Superiore della Sanità, chiamato a stabilire se nel trattamento a cui era sottoposto Welby si configurassero gli estremi dell'accanimento terapeutico. Il ministro e i consiglieri hanno fatto finta di non sapere che la questione trovava già la sua naturale risposta nella Costituzione e in alcune sentenze passate in Cassazione. Nonché di scordarsi che quando era ministro della Sanità un medico (peraltro con un'impostazione etico-giuridica paternalistica) come Girolamo Sirchia, questi riconobbe che nel caso di una signora che rifiutava di farsi amputare una gamba e che di conseguenza sceglieva di morire, non poteva fare nulla. Cosí, il Consiglio Superiore della Sanità ha prodotto un documento dove riconosce che «nel paziente cosciente … il concetto di accanimento si interseca con la soggettività percettiva e la volontà dello stesso, che può decidere, in ogni istante, di non intraprendere o di interrompere un trattamento, anche in contrasto con l'indirizzo suggerito in scienza e coscienza dal medico». Il che significa che è il paziente colui che, in ultima istanza, stabilisce se un trattamento è accanimento. Tuttavia, invece di astenersi dall'esprimere un parere, il Consiglio conclude «a larga maggioranza» che «nel caso specifico del Signor Piergiorgio Welby, il trattamento sostitutivo della funzione ventilatoria mediante ventilazione meccanica non configuri, allo stato attuale, il profilo dell'accanimento terapeutico».3 Fantastico!

Sembra dunque che i medici italiani non abbiano ancora capito o accettato che, quando ci si ammala, non si perdono i diritti civili per il fatto che si è ammalati. E che il diritto alla salute è, appunto, un diritto e non un obbligo – a meno che la condizione in cui ci si trova non rappresenti una minaccia per la salute degli altri (per esempio malattie infettive e alcune patologie psichiatriche).

E i giudici? Come ne sono usciti dal caso Welby? È valida la tesi di chi – tra cui il ministro della Giustizia, Clemente Mastella – ha sostenuto che queste situazioni non vanno portate in tribunale, ma risolte nella penombra delle relazioni personali e familiari con il medico? Hanno ragione Stefano Rodotà e Amedeo Santosuosso a dire che i giudici hanno perso un'occasione e si sono dimostrati pavidi?

Il 28 novembre 2006 Piergiorgio Welby presentava ricorso al Tribunale civile di Roma chiedendo di «procedere all'immediato distacco del ventilatore artificiale che assicura la respirazione assistita del signor Welby, contestualmente somministrando al paziente terapie sedative». Le sentenze della Procura e del Tribunale di Roma hanno riconosciuto a Welby il diritto assoluto di rifiutare il trattamento, rinviando appunto alla Costituzione e alle sentenze della Cassazione che ribadiscono che il medico non può far niente senza il consenso del paziente. Ma affermavano anche che il giudice non può obbligare il medico a togliere o meno il respiratore a sua discrezione, perché manca un ordinamento esplicito che lo preveda. Anzi l'ordinamento nel suo complesso è contraddittorio. Hanno avuto senz'altro ragione Rodotà e Santosuosso a dire che il giudice doveva in realtà rispettare la naturale gerarchia degli ordinamenti, per cui la Costituzione prevale sui codici. Ma è vero anche che non esiste una legge che stabilisca il diritto di un cittadino italiano di ottenere un atto medico che si configura come sottrazione di un trattamento in corso. Di fatto i medici accettano il rifiuto del trattamento perché rischiano una denuncia per lesioni personali o violenza privata.4 Non esiste ancora in Italia una legge sulle direttive anticipate, che consenta al giudice di obbligare il medico ad agire per rispettare il diritto del paziente di rifiutare un trattamento medico. Legge che per esempio esiste negli Stati Uniti dal 1991, il Patient Self-Determination Act, che garantisce ai cittadini statunitensi il diritto di disporre di strumenti per stabilire come essere curati nel caso in cui perdano la capacità di decidere. La legge funziona talmente bene da consentire ai giudici di resistere ai tentativi messi in atto dai fratelli Bush, il governatore dello stato della Florida e il presidente, per impedire l'attuazione della sentenza riguardante il caso di Terri Schiavo.

La sentenza del Tribunale di Roma tentava in realtà di offrire a Welby la possibilità di agire proprio sulla base della indeterminatezza giuridica, in quanto, affermando l'«inammissibilità dell'azione tutelare» da parte del giudice, «attesa la sua finalità strumentale e anticipatoria degli effetti del futuro giudizio di merito», implicava che un medico che valutasse secondo un diverso giudizio clinico e una diversa, ed eticamente più pertinente, interpretazione dei suoi doveri (in particolare l'articolo 32 del codice deontologico) l'evoluzione della situazione, poteva agire nel senso richiesto da Welby. Quindi poteva fare quello che Welby gli chiedeva. Mario Riccio ha agito in questo modo.5

La sentenza del giudice del Tribunale di Roma si chiude con un invito alla politica a far luce, in senso giuridico, sulla materia. E chiede che vengano definiti per legge "accanimento terapeutico" e "dignità della persona". Prospettiva che, a quanto pare, attrae molto anche il ministro Turco. Attenzione, però! Deve essere chiaro che le eventuali indicazioni per dare un senso oggettivo all'accanimento valgono solo quando il paziente è privo di coscienza, e a partire dalle sue direttive anticipate (testamento biologico). In stato di coscienza, capacità del paziente e indicazioni scritte o riportare, solo a lui deve spettare la decisione finale se un trattamento costituisce accanimento o meno. È solo a lui che spetta decidere quando la vita non è più accettabile perché priva di quelle condizioni che, secondo i suoi valori, sono dignitose.

 

Al di là delle disfide ideologiche e religiose che si scateneranno in Italia intorno alla prospettiva di fornire una cornice giuridica (già formulata da decenni e con grandi benefici in altri paesi) alle scelte di fine vita decise nel contesto della relazione tra medico e paziente, vanno riconosciuti alcuni fatti. In primo luogo che è cambiato lo statuto del cosiddetto "paziente". Il quale, tra le altre cose, non si aspetta più, perché ormai ha vissuto direttamente o indirettamente esperienze di malattie gravi, che il medico possa salvargli la vita in qualsiasi condizione. Egli sa o è assai spesso in grado di capire che in alcuni casi non c'è più niente da fare. In numero crescente e in maggioranza nel paese, stando ai sondaggi, i pazienti manifestano un livello di consapevolezza della loro libertà di scelta tale da desiderare, pena una sofferenza psicologica grave, che diventi parte della relazione terapeutica la disponibilità del medico di accogliere le loro decisioni sui trattamenti terminali. Incluso l'aiuto a morire.

Nei paesi civili i governanti cercano di conoscere le preferenze e i comportamenti dei cittadini, al fine di evitare che si verifichino abusi o atti illegali, come conseguenza di una ricerca privata di risposte al disagio e alla sofferenza, o di decisioni paternaliste e strumentali. In Italia no: i pochi dati empirici disponibili sono tutt'altro che rassicuranti su quali decisioni si assumono nelle fasi terminali della vita.6

Sarebbe inutile e fuorviante affrontare il dibattito etico e giuridico sulle scelte di fine vita partendo da generalizzazioni scontate circa i valori assegnati dalle diverse tradizioni religiose o culturali alla vita e alla morte, o immaginando che le fasi terminali della vita siano più o meno uguali per tutti. Chi crede in qualche dio si goda i vantaggi che procura questa condizione. Si attivi quanto vuole per cercare di convincere altri che si muore meglio abbandonandosi all'idea che c'è qualcuno che vede e provvede. Ma se ha bisogno che questa sua credenza venga imposta per legge, attraverso una limitazione della libertà altrui di decidere, allora deve essere egli stesso poco convinto della forza intrinseca dei suoi argomenti.

La complessità crescente del mondo in cui ci troviamo a vivere, e soprattutto le straordinarie opportunità di scelta a livello di manipolazioni artificiali della fisiologia che le tecnologie biomediche offrono, individualizzano, cioè personalizzano sempre di più, le esperienze del nascere, vivere e morire. La coscienza di ognuno di noi matura, anche in conseguenza dell'espansione delle possibilità di scelta, in maniera sempre più singolare, amplificando lo spazio delle libertà. Di questo sia il dibattito etico sia il diritto devono cominciare a tener conto. La tradizione cattolica e le ideologie politiche italiane non si sono dotate nei decenni scorsi – anche perché troppo prese da ambiziosi progetti volti alla costruzione di nuove architetture politico-istituzionali – degli strumenti culturali per apprezzare e governare in modo efficace queste nuove libertà. Finora, si è di fatto preferito soffocarle. Come è avvenuto con la legge 40 sulla fecondazione assistita. E come rischia di accadere con la legge sul testamento biologico se si rimarrà fermi al documento licenziato dal precedente Comitato Nazionale di Bioetica. Negli altri paesi sono gli intellettuali che stimolano il rinnovamento culturale della politica. Ma in Italia nemmeno questo è accaduto o sta accadendo. Quantomeno quelli che ci provano, invitando a non aver paura del nuovo che avanza, regolarmente non vengono ascoltati. Chi parla contro la scienza e la medicina, o si masturba pubblicamente sul nichilismo inonda, invece, i giornali e le televisioni.

Sarebbe un'ulteriore occasione mancata se i temi sollevati da Welby venissero insabbiati dalle scontate manovre di convenienza politica, che già sulla fecondazione assistita e sulla lotta alle tossicodipendenze cercano di imporre strategie proibizionistiche, giustificandole sulla base di raccapriccianti quanto illiberali progetti di etica di stato (peraltro di uno stato straniero). Non sono quindi in gioco solo le questioni dell'etica e del diritto nelle scelte di fine vita, ma più in generale la costruzione di una politica di valorizzazione delle libertà singolari, che vada oltre l'idea paternalistica che i diritti positivi debbano comunque sempre essere specificati. Soprattutto, nell'ambito delle aspettative (costantemente in crescita) di poter utilizzare le risorse della medicina per migliorare la qualità della vita propria e delle persone che si amano. Le sfide che la medicina e le biotecnologie hanno lanciato alle società moderne e democratiche implicano, se davvero le si vogliono superare – e in considerazione dell'elevato contenuto di informazione che comporta decidere in tale contesto –, l'abbandono dell'idea che i cittadini debbano essere governati come sudditi, ovvero che siano incapaci di prudenza e responsabilità. Un'idea ancora cara ai politici italiani, non solo cattolici. Quei paesi che si sono già incamminati lungo una strada diversa, anche solo perché dotati di una tradizione politica di stampo più empirista, stanno risolvendo in modo efficace e con soddisfazione per i loro cittadini problemi di tale gravità. Una volta tanto, che qualcuno si sforzi di importare da altri paesi anche dei modelli che migliorino davvero la qualità della vita degli italiani. E che, cosa non secondaria, funzionino davvero.

 

1 . Piergiorgio Welby era diventato copresidente dell'Associazione Luca Coscioni, dopo la morte di Luca Coscioni (www.lucacoscioni.it). Welby ha condotto la sua battaglia intellettuale attraverso un blog, il calibano, divenuto uno dei più frequentati dai navigatori attenti ai temi della sofferenza e della dignità del morire: http://calibano.ilcannocchiale.it/. Welby ha vinto il premio finale del miglior blogger 2006 indetto dalla piattaforma del Cannocchiale (cfr. http://www.assodigitale.it/content/view/2947/31/).

2 . "Accanimento terapeutico" è locuzione che poteva aver successo solo in Italia, e in qualche altro paese continentale – anche in francese si parla di acharnment therapeutique – dove la pratica medica è pubblicamente vissuta con forti accenti emotivi. In questo caso si vuole dare un'immagine negativa di un atto medico, che peraltro spesso non è neppure terapeutico. Infatti, in inglese si parla di life sustaining treatment.

3 . http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_581_allegato.pdf.

4 . L'ex presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, Francesco D'Agostino, interpellato più volte, ha sostenuto che Welby poteva addirittura denunciare il medico per violenza privata se questi non gli toglieva il respiratore e non lo sedava. Lo stesso presidente onorario del CNB ha praticamente detto che esistono dei protocolli definiti di sedazione, che escludono qualsiasi possibile interpretazione dell'atto in senso eutanasico. Naturalmente, dal suo punto di vista la sedazione doveva essere praticata solo dopo il distacco del respiratore, ovvero solo nel momento in cui si manifestava la sofferenza respiratoria.

5 . Chi scrive, non avendo competenze specifiche nel campo della giurisprudenza, si limita ad applicare la logica per trarre un significato coerente con la semantica dei termini dalle proposizioni contenute nelle sentenze dei giudici.

6 . L'unico studio metodologicamente affidabile rileva che in Italia la scelta di alleviare i sintomi e il dolore con la conseguenza di accelerare la morte riguarderebbe il 19% di tutte le morti. Quello che più preoccupa è che, contrariamente a quanto accade nei paesi in cui l'eutanasia e il suicidio assistito sono legali, dove le decisioni mediche da prendere nelle fasi terminali vengono quasi sempre discusse con il paziente o con i parenti, in Italia, dove tali pratiche sono vietate, in più del 50% dei casi le decisioni non vengono discusse né col paziente né con i familiari. Cfr. A. van der Heide, L. Deliens, K. Faisst, T. Nilstun, M. Norup, E. Paci, G. van der Wal, P.J. van der Maas (on behalf of the EURELD Consortium), "End-of-life Decision-making in Six European Countries: Descriptive Studies", Lancet, 361, 2003, pp. 345-50.


GILBERTO CORBELLINI insegna Storia della medicina e bioetica presso l'Università di Roma "La Sapienza" ed è autore di Le grammatiche del vivente (Laterza, 1998; 2a ed. ampliata 1999), e di Breve storia delle idee di salute e malattia (Carocci, 2004). È condirettore della rivista Darwin.

 
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